Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Per iscriversi all’elenco dei giornalisti pubblicisti occorre collaborare con una o più testate regolarmente iscritte al registro della stampa (presso il tribunale di competenza) e che abbia come direttore responsabile un giornalista professionista oppure giornalista pubblicista. Tale collaborazione deve essere retribuita e continuativa per 24 mesi, indifferentemente dalla periodicità o dal mezzo di diffusione della testata stessa. Al termine dei 2 anni di collaborazione, entro il mese seguente quello di pubblicazione dell’ultimo articolo, l’aspirante pubblicista dovrà presentare la documentazione prevista dalle modalità di iscrizione.
Modalità di iscrizione
- Domanda redatta su carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nella quale deve essere indicato da quando si è residenti nella regione e, qualora non vi risulti dalla nascita, la regione di provenienza.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - estratto dell’atto di nascita;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza;
- certificato Generale del Casellario Giudiziale;
- copia del numero di codice fiscale;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
I certificati richiesti (Estratto dell’atto di nascita, Certificato di residenza, Certificato di cittadinanza, e Certificato Generale del Casellario Giudiziale) devono essere autocertificati in base all’Art. 46 dpr 28 dicembre 2000 n. 445 compilando il modello scaricabile qui. - ricevuta del versamento di € 168,00 da effettuare sul c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative;
- versamento di € 215,00 (€ 100,00 per diritti di segreteria ed € 115,00 per quota annuale di iscrizione, quest’ultima sarà restituita nel caso la domanda non fosse accolta) da effettuare con bonifico al seguente IBAN: IT 68 T 05387 04203 000035352622 intestato all’Ordine dei Giornalisti della Basilicata;
- giornali e periodici contenenti articoli a firma del richiedente nel biennio che precede immediatamente la data della domanda di iscrizione all’Ordine. E’ sufficiente la sola pagina riportante l’articolo, purché siano visibili l’intestazione del giornale e la data. Gli articoli delle testate online o prodotti in copia devono essere sottoscritti dall’aspirante pubblicista e dal direttore responsabile. Inoltre, detti articoli devono essere inscritti (data, titolo e testata) in un elenco in carta semplice firmato dall’autore e dal direttore responsabile della testata in calce a ogni foglio.
È richiesto, nel biennio documentato, il seguente numero minimo di articoli, foto, filmati:
- 70 per i quotidiani e siti on line;
- 50 per i settimanali;
- 40 per i quindicinali;
- 20 per i mensili e le altre forme di periodicità.
Per le pubblicazioni online necessita anche documentazione attestante la registrazione della testata presso il Tribunale. - certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni, così redatti: “Si attesta che il Sig. …. è collaboratore non occasionale de (nome della testata) dal … e che la sua opera è regolarmente retribuita come in atti”;
- documentazione, nominativa e legalmente valida, per dimostrare la retribuzione percepita per la collaborazione giornalistica.
n particolare l’aspirante pubblicista dovrà presentare copie integrali dei modelli 770/D relativi a tutte le collaborazioni effettuate o, in alternativa, dichiarazione dell’azienda editrice della pubblicazione attestante che è stato effettuato il versamento della ritenuta d’acconto sui compensi all’Esattoria delle Imposte Dirette competente (con l’indicazione della data del versamento e del numero della quietanza) e che il nominativo del richiedente è stato incluso nei modelli 770/D presentati all’Ufficio delle Imposte Dirette e relativi agli anni in cui sono state svolte le collaborazioni. Ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali dovranno essere separati almeno per anno.Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti si riserva di effettuare indagini opportune e possibili ai fini dell’accertamento della veridicità di quanto esibito portando il problema, se necessario, a conoscenza dei competenti uffici fiscali e finanziari. Qualora l’attività svolta non sia stata retribuita per colpevole inadempimento del committente, sarà ritenuta valida una sentenza dell’Autorità Giudiziaria (di condanna dell’inadempiente) o un verbale di conciliazione, con il quale l’inadempiente prende atto dell’omesso compenso e provvede di conseguenza (in quest’ultimo caso, il Consiglio si riserva di portare al vicenda a conoscenza dei competenti Uffici fiscali e finanziari).
Per eventuali articoli non firmati che si volessero esibire a titolo integrativo della predetta documentazione, occorre allegare, insieme ai giornali e periodici o alle pagine relative, un elenco preciso (con data, titolo, testata e indicazione: “non firmato” o “pseudonimo” o “sigle”), ogni foglio del quale deve recare in calce l’attestazione del direttore della pubblicazione che si tratta di pezzi di cui è autore il collaboratore x o y.
I collaboratori dei servizi giornalistici di radio e televisioni, di agenzie di stampa e di cinegiornali, devono comprovare con idonea documentazione (in sostituzione di quella prevista per giornali e periodici) oltre che mediante l’attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, l’effettiva attività svolta.
I richiedenti che svolgono attività presso emittenti private radio o televisive devono pertanto aggiungere:
- l’elenco dei servizi firmati dal richiedente nel biennio precedente la domanda d’iscrizione con data e ora di trasmissione, controfirmati, foglio per foglio, dal direttore responsabile della testata che li ha trasmessi;
- trascrizione integrale di almeno 35 dei testi elencati per ogni anno del biennio con l’attestazione per ognuno di loro sottoscritta dal direttore responsabile della testata;
- supporto video o audio.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva, in sede di istruttoria, di affidare a uno (o più) dei propri componenti il compito di ascoltare i programmi giornalistici nei quali è impegnato il richiedente, per riferirne al Consiglio stesso in sede di esame finale della domanda d’iscrizione. Il Consiglio dell’Ordine può chiedere ulteriori elementi che riterrà opportuni per accertare l’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati e la regolarità della retribuzione.
Presentazione della domanda
Domanda e documentazione devono essere presentate a:
Ordine dei Giornalisti della Basilicata
Via Pierre de Coubertin, 4 – 85100 Potenza
L’iscrizione potrà avvenire solo a seguito di colloquio sulla deontologia professionale, da tenersi presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, in data che sarà comunicata.
Il materiale del colloquio è reperibile cliccando qui.